Il Regolamento (UE) 2023/956, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 16 maggio scorso, istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) che prevede due fasi di attuazione:
- una fase transitoria (dal 1 ottobre 2023 al 31 dicembre 2025)
- una fase attuativa a partire dal 1 gennaio 2026
COS’È IL CBAM:
Il CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) è un meccanismo di compensazione delle emissioni di carbonio incorporate nella merce prodotta fuori dalle frontiere dell’Unione europea, che vengono scontate mediante l’acquisto e l’annuale restituzione di certificati rappresentativi delle emissioni di CO2.
A QUALI MERCI SI APPLICA?
Si applica alle merci elencate nell’allegato I del Regolamento 2023/956 importate da paesi extra UE:
- Ghisa, ferro e acciaio;
- Alluminio;
- Cemento;
- Energia elettrica;
- Concimi;
- Idrogeno.
È previsto che in futuro l’elenco delle merci CBAM sarà ulteriormente ampliato, con l’obiettivo di includervi, entro il 2030, tutti i prodotti già assoggettati alla normativa ETS.
QUALI SONO GLI OBBLIGHI PER LE AZIENDE NELLA FASE TRANSITORIA?
In data 17 agosto 2023, la Commissione europea ha pubblicato il Regolamento di esecuzione del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM). Questo regolamento stabilisce le norme per l’adempimento degli obblighi di dichiarazione delle merci CBAM importate durante il periodo transitorio.
Gli importatori di merci che rientrano nel CBAM saranno tenuti a presentare alla Commissione una relazione trimestrale, in cui sono specificati:
- la quantità totale di ciascun tipo di merce CBAM importata nel trimestre;
- le emissioni di CO2 incorporate in tali merci;
- gli eventuali costi sostenuti nel Paese di origine in relazione a tali emissioni.
La prima relazione dovrà essere presentata entro il 31 gennaio 2024 e dovrà contenere i dati relativi al periodo compreso tra 1 ottobre 2023 e 31 dicembre 2023.
Per aiutare sia gli importatori che i produttori di paesi terzi, la Commissione ha anche pubblicato una guida pratica relativa alla fase transitoria ( https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en#resources ) , precisando che sono attualmente in fase di sviluppo strumenti informatici dedicati e volti ad aiutare gli importatori a eseguire e a riportare correttamente i dati da trasmettere, nonché materiali di formazione, webinar e tutorial per supportare le imprese quando inizierà la fase transitoria.
QUALI SONO GLI OBBLIGHI PER LE AZIENDE – NELLA FASE ATTUATIVA?
Dal 1° gennaio 2026, data in cui il Regolamento diverrà pienamente operativo, le importazioni di merci CBAM nell’Unione potranno essere effettuate solamente dai cosiddetti “dichiaranti CBAM”.
Per ottenere lo status di dichiarante CBAM, ed essere quindi iscritto nell’apposito registro, ciascun importatore dovrà inviare una richiesta all’autorità competente dello Stato di appartenenza.
Una volta ottenuta l’autorizzazione, i dichiaranti CBAM avranno l’obbligo di:
- calcolare la quantità di CO2 incorporata nelle merci CBAM importate, e conservare le informazioni utilizzate per calcolare le emissioni per un periodo di 4 anni. Tale calcolo delle emissioni di CO2 dovrà essere verificato e certificato da un organismo accreditato;
- acquistare i certificati CBAM necessari a compensare le emissioni incorporate nella merce CBAM importata nell’anno precedente. I certificati saranno acquistabili attraverso una piattaforma gestita dalla Commissione. Ogni certificato CBAM (corrispondente ad una tonnellata di CO2 immessa nell’atmosfera) sarà acquistabile al pezzo medio settimanale delle quote ETS. I dichiaranti CBAM dovranno inoltre garantire, al termine di ogni trimestre, che il numero di certificati CBAM posseduti (e visibili sul loro “conto CBAM”) sia in grado di coprire almeno l’80% delle emissioni incorporate in tutte le merci CBAM importate dall’inizio dell’anno solare.
- restituire entro il 31 maggio di ogni anno, attraverso il registro CBAM, i certificati corrispondenti alla quantità di emissioni di CO2 incorporate nella merce CBAM importata durante l’anno solare.
- presentare la dichiarazione annuale CBAM entro il 31 maggio di ogni anno solare; la dichiarazione dovrà includere: la quantità totale di merci CBAM importate nell’anno solare precedente; le emissioni totali di CO2 incorporate in tali merci; (iii) il numero totale di certificati CBAM restituiti; copia della relazione di verifica delle emissioni rilasciata da un organismo accreditato.
- garantire che le emissioni totali di CO2 riportate nella dichiarazione CBAM siano verificate da un organismo accreditato. Tale status sarà concesso ai verificatori accreditati nell’ambito del sistema ETS e ai verificatori CBAM specificamente accreditati dagli Stati Membri.
SANZIONI
Già nella fase transitoria è previsto un regime sanzionatorio in caso di dichiarazione errata o incompleta; il dichiarante potrà ricevere una sanzione di importo compreso tra 10 e 50 euro per ogni tonnellata di emissioni non dichiarate.