FGAS: Emanati i Regolamenti di Esecuzione del regolamento 2024/573

In data 20 febbraio 2024, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio (UE) n. 2024/573 del 7 febbraio 2024 che modifica la Direttiva (UE) 2019/1937 e abroga il regolamento (UE) n. 517/2014.

Come riportato nella nostra newsletter del 26 marzo 2024, a cui si rimanda per approfondimenti, il Regolamento è un passo avanti verso gli obiettivi climatici dell’UE per il 2030 e per la neutralità climatica entro il 2050; si prefigge di raggiungere entro il 2050 l’obiettivo di eliminare ulteriori 500 milioni di tonnellate di emissioni di CO2.

Obiettivi del Regolamento UE 2024/573:

In particolare, il Regolamento punta a:

  • eliminare l’uso degli idrofluorocarburi (HFC), i gas fluorurati più comuni, entro il 2050:
  • ridurre gli HFC immessi in commercio nell’UE del 95 % rispetto ai livelli del 2015;
  • limitare l’uso di tutti i gas fluorurati nelle apparecchiature in cui sono disponibili alternative rispettose del clima, come le pompe di calore, i commutatori per la trasmissione dell’energia o i prodotti utilizzati nel settore sanitario;
  • ridurre le emissioni di gas fluorurati e ODS (Sostanze lesive dello strato di ozono) dalle schiume isolanti nei vecchi edifici e in quelli in fase di ristrutturazione;
  • esclude dalle esportazioni le apparecchiature obsolete che utilizzano refrigeranti con un elevato potenziale di riscaldamento globale.

Infine, il Regolamento invita i fabbricanti di prodotti che tradizionalmente utilizzano gas fluorurati a orientare i loro investimenti verso alternative rispettose del clima, ove possibile.

Principali adempimenti:

Il Regolamento è entrato in vigore l’11 marzo 2024, ma sono previste scadenze progressive per l’applicazione dei diversi adempimenti:

  • 1° gennaio 2025: obbligo di etichettatura e informazioni sui prodotti e sulle apparecchiature (art. 12) e assegnazione di quote per l’immissione sul mercato di idrofluorocarburi (art. 17 paragrafo 5);
  • 3 marzo 2025: interconnessione del portale F-Gas con lo sportello unico dell’UE per le dogane per l’immissione in libera pratica di cui all’articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013 nonché per tutti gli altri regimi di importazione e per l’esportazione (articolo 20, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 23, paragrafo 5).
  • 1° gennaio 2026: divieto di utilizzo diF-gas con GWP pari o superiore a 2500 per l’assistenza o la manutenzione delle apparecchiature di condizionamento d’aria e pompe di calore. Per tali apparecchiature, fino al 1° gennaio 2032, sarà comunque possibile utilizzare Fgas con GWP pari o superiore a 2500 solo se tali F-gas sono etichettati come riciclati o rigenerati;
  • 31 dicembre 2027: obblighi di finanziamento (previsti nell’ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore) per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) dovranno includere anche finanziamento del recupero, del riciclo, della rigenerazione o della distruzione degli F-gas provenienti dalle apparecchiature che contengono tali gas e che sono state immesse in commercio dopo l’entrata in vigore del Regolamento, di cui agli articoli 12 e 13 della direttiva 2012/19/UE;
  • 1° gennaio 2032: divieto di utilizzo diF-gas con GWP pari o superiore a 750 per l’assistenza o la manutenzione di apparecchiature fisse di refrigerazione, ad eccezione dei chillers (refrigeratori). Per tali apparecchiature sarà comunque possibile utilizzare F-gas con GWP pari o superiore a 750 solo se tali F-gas sono etichettati come riciclati o rigenerati

Regolamenti di Esecuzione

Come previsto dal Regolamento UE 2024/573, ad inizio settembre sono stati emanati 2 Regolamenti di Esecuzione, che riportano i dettagli esecutivi relativi ad etichettatura degli FGAS e modalità di comunicazione:

  • Regolamento n.2024/2174 del 2 settembre 2024
  • Regolamento n.2024/2195 del 4 settembre 2024

I Regolamenti sono obbligatori in tutti gli elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri.

Regolamento n. 2024/2174 del 2 settembre 2024

Il regolamento (che abroga il Regolamento di Esecuzione n. 2068/2015) riporta le modalità di applicazione del Regolamento UE 2024/573 per quanto riguarda il formato delle etichette per determinati prodotti e apparecchiature contenenti FGAS, stabilendo nel dettaglio le informazioni che devono essere indicate sull’etichetta, la posizione della stessa e diciture obbligatorie da riportare in caso di usi specifici.

In particolare, sono previste le seguenti novità:

  • l’etichetta deve recare la seguente dicitura: «contiene gas fluorurati a effetto serra»;
  • le informazioni devono risaltare in modo nitido sullo sfondo dell’etichetta
  • in caso di informazioni aggiunte in un’etichetta esistente, le dimensioni dei caratteri non devono essere inferiori alle dimensioni minime delle altre informazioni presenti;
  • il peso degli F-Gas deve essere espresso in kg o grammi, mentre la CO2 equivalente deve essere espressa in tonnellate (t), utilizzando i valori del potenziale di riscaldamento globale (GWP) elencati negli allegati I, II e III del Reg. (UE) 2024/573;
  • se l’apparecchiatura è precaricata con F-Gas e tale gas può essere aggiunto, in un luogo diverso dal sito di produzione, senza che la quantità totale risultante sia indicata dal fabbricante, l’etichetta riporta la precarica e prevede uno spazio in cui il fornitore o l’installatore dell’apparecchiatura inserisce, prima della messa in funzione, la quantità di F-Gas aggiunta e la quantità totale risultante.

Il Regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Regolamento n. 2024/2195 del 4 settembre 2024

Il regolamento (che abroga il Regolamento di Esecuzione n. 1191/2014) stabilisce il formato delle comunicazioni di cui all’art. 26 del Regolamento UE 573/2024, vale a dire le comunicazioni da parte delle imprese che, nel corso dell’anno civile, hanno:

  • prodotto, importato o esportato o idrofluorocarburi o quantitativi superiori a 1 tonnellata metrica o a 100 tonnellate di CO2 equivalente di altri gas fluorurati a effetto serra;
  • distrutto idrofluorocarburi o quantitativi di altri gas fluorurati a effetto serra superiori a 1 tonnellata metrica o a 100 tonnellate di CO2 equivalente;
  • usato 1 000 tonnellate di CO2 equivalente o oltre di gas fluorurati a effetto serra elencati nell’allegato I come materia prima;
  • immesso sul mercato, in prodotti e apparecchiature, 10 tonnellate di CO2 equivalente o oltre di idrofluorocarburi o 100 tonnellate di CO2 equivalente o oltre di altri gas fluorurati a effetto serra;
  • ricevuto quantitativi di idrofluorocarburi di cui all’articolo 16, paragrafo 2;
  • immesso sul mercato idrofluorocarburi ai fini della produzione di inalatori predosati per la somministrazione di ingredienti farmaceutici.

Nell’Allegato al Regolamento si riportano le unità di misura, i gas interessati, il livello di dettaglio, le scadenze ed il nuovo formato per le suddette comunicazioni.

Le comunicazioni vanno indirizzate alla Commissione e sono effettuate tramite il portale F-Gas.

Entrata in vigore del regolamento: 25/09/2024

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