L’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha aggiornato la Candidate List in data 21/01/2025, aggiungendo alla lista 5 nuove sostanze.
La Candidate List, riportata in Allegato XIV del Regolamento 1907/2006 (REACH), è l’elenco delle sostanze individuate come estremamente preoccupanti (SVHC), che possono danneggiare l’ambiente o la salute umana. Con il nuovo aggiornamento la lista contiene ora 247 sostanze SVHC.
La lista completa è disponibile al link: https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table
Le 5 nuove sostanze aggiunte sono riportate nella tabella sottostante:
Nome della sostanza | Numero CE | Numero CAS | Motivo inclusione | Esempi utilizzo |
6-[(C10-C13)-alchil-(ramificato, insaturo)-2,5-diossopirrolidin-1-il]esanoico | 701-118-1 | 2156592-54-8 | Tossico per la riproduzione (Articolo 57c) | Lubrificanti, grassi, prodotti di rilascio e fluidi per la lavorazione dei metalli |
O,O,O-trifenil fosforotioato | 209-909-9 | 597-82-0 | Persistente, bioaccumulativo e tossico, PBT (Articolo 57d) | Lubrificanti e grassi |
Octametiltrisilossano | 203-497-4 | 107-51-7 | Molto persistente, molto bioaccumulativo, vPvB (Articolo 57e) | Produzione e/o formulazione di: cosmetici, prodotti per la cura personale/salute, prodotti farmaceutici, prodotti per il lavaggio e la pulizia, rivestimenti e trattamenti superficiali non metallici e in sigillanti e adesivi |
Perfluamina | 206-420-2 | 338-83-0 | Molto persistente, molto bioaccumulativo, vPvB (Articolo 57e) | Produzione di apparecchiature elettriche, elettroniche e ottiche e macchinari e veicoli |
Massa di reazione di: trifeniltiofosfato e derivati fenilici terziari butilati | 421-820-9 | 192268-65-8 | Persistente, bioaccumulativo e tossico, PBT (Articolo 57d) | Nessuna registrazione attiva |
Obblighi di comunicazione:
Ai sensi del regolamento REACH, tutte le aziende che immettono sul mercato articoli contenenti una o più sostanze SVHC in concentrazione maggiore di 0,1% (peso su peso), sono tenute a comunicare ai propri clienti informazioni relative alle sostanze presenti.
A partire dal 5 gennaio 2001, tale obbligo di comunicazione si assolve mediante la pubblicazione sul portale ECHA di una Notifica SCIP. La notifica deve essere presentata entro 6 mesi dall’inserimento della sostanza SVHC nella Candidate List.
REACH è l’acronimo utilizzato per riferirsi al Regolamento UE 1907/2006, in vigore dal 2008, che si occupa di identificare, valutare e autorizzare tutte le sostanze chimiche che circolano sul mercato UE, sia come sostanze pure che inserite in preparati o manufatti veri e propri.
Il provvedimento fissa adempimenti che ricadono su diverse categorie di soggetti obbligati: produttori di sostanze, utilizzatori a valle, produttori di articoli, importatori, ecc. Per gli “utilizzatori a valle” si applicano i seguenti obblighi:
Obbligo di informazione dei clienti e dei consumatori ai sensi del REACH:
- I fornitori di articoli operanti nell’Unione Europea (UE) e nello Spazio Economico Europeo (SEE) sono tenuti a mettere a disposizione dei clienti informazioni sufficienti a consentire l’uso sicuro di tali articoli qualora questi contengano sostanze incluse nell’elenco di sostanze candidate (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso/peso.
- Tali informazioni devono essere rese disponibili entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta del Cliente.
Obbligo notifica SCIP (in vigore dal 05/01/2021):
- I fornitori dell’UE di articoli che contengono sostanze incluse nell’elenco di sostanze candidate (SVHC) in una concentrazione superiore a 0,1 % peso/peso hanno l’obbligo di trasmettere informazioni sui suddetti articoli all’ECHA al momento dell’immissione sul mercato dell’UE.
- Le informazioni saranno pubblicate nella banca dati SCIP istituita ai sensi della direttiva quadro sui rifiuti. In questo modo si garantisce che le informazioni sugli articoli contenenti SVHC siano disponibili a gestori di rifiuti e consumatori.
Sanzioni:
L’obbligo di comunicazione è sancito dall’art. 33 par. 1 del Regolamento n. 1907/2006.
Il mancato rispetto di tale obbligo è sanzionato dall’art. 10 del Decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133, il quale stabilisce al comma 6 che:
“Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di un articolo che non ottempera agli obblighi di cui all’articolo 33 del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.”