In data 20 febbraio 2024, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio (UE) n. 2024/573 del 7 febbraio 2024 che modifica la Direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014.
Trattandosi di Regolamento, non è necessaria l’emanazione di decreti attuativi; si prevede comunque l’emanazione di un decreto nazionale nei prossimi mesi al fine di dare maggiori specifiche in merito a formazione, certificazione e banca dati.
Scopo del nuovo regolamento:
Il nuovo Regolamento è un passo avanti verso gli obiettivi climatici dell’UE per il 2030 e per la neutralità climatica entro il 2050; si prefigge di raggiungere entro il 2050 l’obiettivo di eliminare ulteriori 500 milioni di tonnellate di emissioni di CO2.
In particolare, il Regolamento punta a:
- eliminare l’uso degli idrofluorocarburi (HFC), i gas fluorurati più comuni, entro il 2050:
- ridurre gli HFC immessi in commercio nell’UE del 95 % rispetto ai livelli del 2015;
- limitare l’uso di tutti i gas fluorurati nelle apparecchiature in cui sono disponibili alternative rispettose del clima, come le pompe di calore, i commutatori per la trasmissione dell’energia o i prodotti utilizzati nel settore sanitario;
- ridurre le emissioni di gas fluorurati e ODS (Sostanze lesive dello strato di ozono) dalle schiume isolanti nei vecchi edifici e in quelli in fase di ristrutturazione
- esclude dalle esportazioni le apparecchiature obsolete che utilizzano refrigeranti con un elevato potenziale di riscaldamento globale.
Infine, il Regolamento invita i fabbricanti di prodotti che tradizionalmente utilizzano gas fluorurati a orientare i loro investimenti verso alternative rispettose del clima, ove possibile.
Campo di applicazione:
Il Regolamento si applica:
- ai gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I, II e III del Regolamento (da soli o come miscele contenenti tali sostanze)
- ai prodotti e alle apparecchiature, e loro parti, che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas.
Entrata in vigore:
Il Regolamento è entrato in vigore l’11 marzo 2024, ma sono previste scadenze progressive per l’applicazione dei diversi adempimenti:
- 1° gennaio 2025: obbligo di etichettatura e informazioni sui prodotti e sulle apparecchiature (art. 12) e assegnazione di quote per l’immissione sul mercato di idrofluorocarburi (art. 17 paragrafo 5);
- 3 marzo 2025: interconnessione del portale F-Gas con lo sportello unico dell’UE per le dogane per l’immissione in libera pratica di cui all’articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013 nonché per tutti gli altri regimi di importazione e per l’esportazione (articolo 20, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 23, paragrafo 5).
- 1° gennaio 2026: divieto di utilizzo diF-gas con GWP pari o superiore a 2500 per l’assistenza o la manutenzione delle apparecchiature di condizionamento d’aria e pompe di calore. Per tali apparecchiature, fino al 1° gennaio 2032, sarà comunque possibile utilizzare Fgas con GWP pari o superiore a 2500 solo se tali F-gas sono etichettati come riciclati o rigenerati;
- 31 dicembre 2027: obblighi di finanziamento (previsti nell’ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore) per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) dovranno includere anche finanziamento del recupero, del riciclo, della rigenerazione o della distruzione degli F-gas provenienti dalle apparecchiature che contengono tali gas e che sono state immesse in commercio dopo l’entrata in vigore del Regolamento, di cui agli articoli 12 e 13 della direttiva 2012/19/UE;
- 1° gennaio 2032: divieto di utilizzo diF-gas con GWP pari o superiore a 750 per l’assistenza o la manutenzione di apparecchiature fisse di refrigerazione, ad eccezione dei chillers (refrigeratori). Per tali apparecchiature sarà comunque possibile utilizzare F-gas con GWP pari o superiore a 750 solo se tali F-gas sono etichettati come riciclati o rigenerati
Principali novità :
Tra le novità introdotte dal Regolamento si segnalano:
- Obbligo di controllo periodico delle perdite anche per le unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigoriferi, container intermodali, nonché su apparecchiature di condizionamento d’aria e pompe di calore di veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, nelle miniere e in edilizia, treni, metropolitane, tram e aeromobili;
- Estensione dell’obbligo di tenuta di Registri per le imprese che producono, immettono in commercio, forniscono o ricevono F-gas esenti dall’assegnazione di una quota per l’immissione in commercio;
- Estensione dell’obbligo di certificazione delle persone fisiche e alle imprese che svolgono interventi di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione, controllo delle perdite e smantellamento di unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigoriferi, container intermodali.
- Obbligo di attestato delle persone fisiche che svolgono le attività di assistenza, riparazione e manutenzione, controllo delle perdite e recupero di F-gas dai circuiti frigoriferi dei sistemi di condizionamento d’aria e pompe di calore di veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, nelle miniere e nell’edilizia, treni, metropolitane, tram e aeromobili;
- Obbligo di attestato per le persone fisiche che svolgono le attività di assistenza, riparazione e manutenzione dei sistemi di condizionamento d’aria dei veicoli a motore della Direttiva 2006/40/CE oltre che per il recupero di F-gas da tali apparecchiature;
Al seguente link è possibile scaricare il testo ufficiale del Regolamento: