Decreto Ministeriale 07/08/2023: nuovi criteri per l’esenzione dallanomina del Consulente ADR

Decreto Ministeriale 07/08/2023: nuovi criteri per l’esenzione dallanomina del Consulente ADR (Consulente per la Sicurezza per ilTrasporto delle Merci Pericolose su strada)

In data 20 settembre 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale 07/08/2023 che ufficializza i casi in cui le imprese possono avvalersi dell’esenzione dalla nomina del cosiddetto Consulente ADR (Consulente per la Sicurezza per il Trasporto delle Merci Pericolose su strada).

Il Decreto abroga il Decreto Ministeriale n.90/T del 04/07/2000 e prevede l’esenzione dalla nomina del consulente ADR nei 4 casi sotto riportati.

Caso 1 (art.3) – Esenzione per natura del trasporto, limiti quantitativi o disposizioni speciali

Si applica ad aziende che effettuano la spedizione, il trasporto oppure attività di imballaggio, carico, riempimento o scarico di merci pericolose che:

  • Rientrano nei casi di esenzione dell’ADR
  • Usufruiscono dell’esenzione per Disposizioni speciali (cap.3.3 ADR)
  • Usufruiscono dell’esenzione per imballaggio in quantità limitate (cap. 3.4 ADR)
  • Usufruiscono dell’esenzione per imballaggio in quantità esenti (cap. 3.5 ADR)

Caso 2 (art.4) – Esenzione per trasporti in colli

Si applica ad aziende che effettuano la spedizione, il trasporto oppure attività di imballaggio, carico, riempimento o scarico di merci pericolose con i seguenti vincoli:

  • Merci confezionate in colli
  • Limite massimo di 24 operazioni per anno solare e 3 operazioni per mese solare
  • Ogni operazione deve rispettare i limiti previsti dalla tabella 1.1.3.6.3 o 1.1.3.6.4 (quantità per unità di trasporto)

L’esenzione non si applica alle merci appartenenti alla classe 7.

Caso 3 (art.5) – Esenzione per spedizioni occasionali in cisterne o alla rinfusa

Si applica ad aziende che effettuano la spedizione, il trasporto oppure attività di imballaggio, carico, riempimento o scarico di merci pericolose con i seguenti vincoli:

  • Trasporto solo in ambito nazionale
  • Merci caricate alla rinfusa o in cisterna
  • Merci appartenenti al terzo gruppo di imballaggio o alla categoria di trasporto 3 o 4
  • Limite massimo di 12 operazioni per anno solare e 2 operazioni per mese solare
  • Limite massimo di 50 tonnellate di merci trasportate nell’anno solare

L’esenzione non si applica alle merci appartenenti alla classe 7.

Caso 4 (art.6) – Esenzione per esclusione dal campo di applicazione

Sono esentate dalla nomina del consulente ADR le aziende che sono unicamente destinatarie di spedizioni di merci pericolose.

Ogni azienda che usufruisce dell’esenzione secondo art.4 o art.5 deve predisporre un apposito registro interno per il monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato con i dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione, data di esecuzione, tipo di confezionamento (genere di imballaggio, recipiente a pressione, IBC o grande imballaggio, rinfusa oppure cisterna) e relativo quantitativo netto.

Tale registro, compilato per ogni anno solare, dovrà essere archiviato (in modalità cartacea o digitale) per un tempo minimo di 5 anni e reso disponibile all’amministrazione in caso di richiesta.

Note :

1-Se anche solo 1 trasporto nell’anno solare che non ricade nelle precedenti esenzioni, è necessario nominare un consulente ADR.

2-Non è più necessario inviare annualmente comunicazione di esenzione dalla nomina per l’anno precedente. 

3-Le presenti regole si applicano già ai trasporti  dell’anno 2023

Per qualsiasi chiarimento e approfondimento contattateci!

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